Certificato per gli esenti dal vaccino anti Covid: il ministero della Salute specifica i casi in cui si può richiedere la documentazione

Una recente circolare del ministero della Salute illustra quando è possibile fare ricorso ai certificati per gli esenti dal vaccino anti Covid. Si tratta della relativa certificazione che chi non si è potuto vaccinare, per eventuali patologie pregresse, può esibire in caso di necessità. Anche chi non si è potuto sottoporre alla seconda dose per effetti avversi alla prima dose può richiedere lo stesso documento.

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Nella medesima circolare del ministero della Salute che autorizza il certificato per gli esenti dal vaccino anti Covid si segnala anche l’assenza di controindicazioni per la vaccinazione in gravidanza, ma si precisa che se dopo valutazione medica la gestante decide di rimandare la vaccinazione potrà chiedere un certificato di esenzione temporanea.

Inoltre si precisa un argomento delicato: si specifica che la presenza di anticorpi non costituisce un’alternativa al completamento del ciclo vaccinale. In sostanza la certificazione è valida per chi non ha potuto vaccinarsi per patologie conclamate. La certificazione di esenzione può essere rilasciata nel caso in cui la vaccinazione venga “omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea”.

I certificati esenti dal vaccino anti Covid

I certificati per gli esenti dal vaccino anti Covid

Quindi il certificato può essere richiesto in caso di effetto collaterale dopo la prima dose come nel caso di: una reazione allergica, la sindrome di Guillain-Barré, la miocardite e la pericardite. Ma è fondamentale anche per chi ha avuto un parere medico negativo in quanto malato cronico o raro, colpito da un quadro patologico che gli impedisce di sottoporsi a vaccinazione e che non può a sua volta richiedere il Green Pass.

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I certificati di esenzione potranno essere rilasciati in formato cartaceo e prevedono una validità massima fino al 30 settembre 2021 (salvo ulteriori disposizioni), ma temporaneamente si conferma la validità dei certificati di esclusione vaccinale concessi in precedenza dai Servizi sanitari regionali.

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Le certificazioni potranno essere rilasciate poi dai medici che eseguono la vaccinazione presso i Servizi sanitari regionali, come anche dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Nella stessa circolare si avverte inoltre: “L’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale”.

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